Pubblichiamo
lo statuto della neonata Associazione Monte di Brianza
Art. 1 -
Denominazione e sede
E’ costituita con sede in Calco (LC), presso la Casa
delle Associazioni in via Indipendenza 17, l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE
MONTE DI BRIANZA”. L'associazione è apartitica e aconfessionale, con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è un’
Organizzazione di Volontariato ai sensi della L. 266/91 e dell’art. 3 c. 1 L.R.
1/08 ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonchè dal
presente statuto.
Art. 2 - Scopi
L'associazione si
propone di:
- Perseguire la conservazione, la valorizzazione e la
tutela del territorio del Monte di
Brianza, in primo luogo attraverso l’istituzione di un parco locale di
interesse sovracomunale (P.L.I.S.).
- Realizzare attività di educazione ambientale e
culturale sul territorio anche attraverso la messa in opera di percorsi
didattici e autoguidati.
- Organizzare attività
escursionistiche sul Monte di Brianza.
- Provvedere alla manutenzione della rete
sentieristica del Monte di Brianza, anche in collaborazione con enti e
altre associazioni.
- Svolgere la pulizia periodica e ogni altro tipo di
attività utile alla salvaguardia dell’ambiente naturale del Monte di
Brianza.
- Promuovere sinergie e connessioni tra le aree
protette esistenti per costituire una rete ecologica.
- Incentivare progetti a carattere ambientale e
naturalistico, atti a valorizzare e diffondere la conoscenza del
territorio.
- Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato
e di partecipazione della cittadinanza, al fine di sensibilizzare la
popolazione verso i temi della tutela e della valorizzazione ambientale e dei beni
culturali annessi.
- Collaborare con Enti Pubblici, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni, per raggiungere le finalità di cui ai
punti precedenti.
- Se ritenuto opportuno, l’Associazione può, infine,
promuovere o supportare altre associazioni in attività e manifestazioni
dedicate ad altre cause o problematiche di natura ambientale.
Art. 3 - Soci
L'Associazione si avvale in modo determinato e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
L’associazione si fonda sul principio della democraticità della struttura. All'associazione
possono aderire tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, siano interessate
alla realizzazione delle finalità dell’associazione e ne condividano lo spirito
e gli ideali. Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'Associazione per
mezzo di istanza indirizzata al Consiglio direttivo. Le persone giuridiche sono
rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da
persona da esso delegata. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri
ed è bandita ogni tipo di discriminazione sanzionabile dalla legge. Ogni socio
ha il diritto:
-
di partecipare alle Assemblee e, se maggiorenne, di
votare direttamente o per delega e di essere eletto alle cariche sociali;
-
di conoscere i programmi con i quali l'associazione
intende attuare gli scopi sociali;
-
di partecipare democraticamente alle attività promosse
dall'associazione;
-
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Le deleghe di voto sono limitate a due per socio.
Ogni socio è tenuto:
-
ad osservare le norme del presente statuto, nonché le
deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
-
a versare una quota associativa; la quota associativa è
annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso
o di perdita della qualità di aderente;
-
a svolgere le attività preventivamente concordate;
-
a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell'associazione.
L’Associazione può delegare consensualmente ad uno o più
associati lo svolgimento di determinate attività, prevedendo il rimborso delle
spese preventivamente autorizzate ed adeguatamente documentate. I soci cessano
automaticamente di appartenere all’Associazione per decesso, per dimissioni
volontarie, in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi
per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
Art. 4 – Sostenitori
Possono aderire
all’associazione, in qualità di sostenitori, tutti i soggetti giuridici e le persone
che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini
stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma
hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in
volta intraprese dall’associazione.
Art. 5 - Organi
Sono organi
dell'Associazione:
a) L'Assemblea
dei Soci
b) Il Consiglio
Direttivo
c) Il Presidente
d) il
Vice-Presidente
e) il segretario
f) il tesoriere
Gli incarichi
sopra descritti sono gratuiti.
Art. 6 -
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei
soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata
almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai
soci almeno cinque giorni prima della convocazione. Spetta all’Assemblea
ordinaria:
a) approvare il
bilancio consuntivo e preventivo e la relazione programmatica;
b) determinare
l’indirizzo delle attività;
c) eleggere i
membri del Consiglio Direttivo;
d) determinare la
quota associativa su proposta del consiglio direttivo.
Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da un
altro socio mediante delega. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno la metà
più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni verranno prese a
maggioranza assoluta dei presenti in persona o per delega. L'Assemblea
straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci motivando
l'oggetto da portare all'ordine del giorno, previa comunicazione ai soci almeno
cinque giorni prima della convocazione. Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto;
b) decidere sullo scioglimento dell’Associazione
L'assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno due terzi degli
iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno cinquanta per
cento più uno degli iscritti. Le deliberazioni vengono assunte con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega
salvo il rispetto della maggioranza qualificata prevista in caso di
scioglimento all’art. 14 del presente statuto.
Art. 7 - Il
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri
eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci al proprio interno (ad eccezione dei
primi che verranno nominati in seno all'atto costitutivo). Spetta al Consiglio
Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini
sociali del presente statuto, nel rispetto delle direttive approvate
dall’Assemblea. Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, il vice
presidente, il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso venga a mancare in
modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla
surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita,
indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I membri eletti in
sostituzione di uno o più consiglieri cessati rimangono in carica sino al
termine previsto per il mandato del consigliere che hanno sostituito. Il
Consiglio Direttivo programma le attività da svolgere, approva l'inserimento di
nuovi soci, redige il rendiconto economico e convoca, almeno una volta l'anno,
l'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 8 -
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
ne svolge le funzioni di portavoce, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei soci, cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti
sul territorio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in
carica tre anni salvo dimissioni o revoca ed è rieleggibile. In caso di
impedimento i suoi compiti sono svolti dal vice presidente oppure da un
delegato dal Presidente medesimo.
Art. 9 - Vice
presidente
Il vice presidente svolge le funzioni del presidente nei
casi di assenza o temporaneo impedimento di quest’ultimo.
Art. 10 - Segretario
Il Segretario è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci, nonché della gestione del Libro Soci.
Art. 11 -
Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa
dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 12 -
Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi
internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e
produttive marginali di cui al DM. 25 maggio 1995 e successi ve modificazioni;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione
nei limiti della legislazione di riferimento.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni
mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche,
e dagli avanzi netti di gestione. Il
patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo
più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote
sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un
socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Art. 13 – Esercizio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio,
l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dovrà redigere e
approvare il rendiconto/bilancio dell'esercizio precedente nel quale dovrà
essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’associazione ai sensi di legge. Sempre entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio l’Assemblea dei Soci dovrà redigere e approvare un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo
143, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il rendiconto/bilancio di esercizio, con le
relative relazioni, devono restare depositati presso la sede della Associazione
nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
Art . 14 -
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che nei casi
espressamente previsti dalla legge, può essere deliberato dall’Assemblea in
seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio
e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad
altre organizzazioni di volontariato iscritte al registro del volontariato di
cui alla L. 266/91 operante in identico o analogo settore oppure a fini di
pubblica utilità, secondo le disposizioni stabilite dall’assemblea medesima. In
nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 15 -
Disposizione finale
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell’Associazione. Per quanto non sia espressamente previsto si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di
Volontariato (L.266/91 e sue successive modificazioni) e Onlus (D.Lgs. 460/97)
e al Libro Primo Codice Civile.